In questo periodo in Italia si è tornati a parlare di una regola cardine della normativa italiana sulle
OPA: la
passivity rule. Questo in quanto il tentativo di scalata di Banco BPM da parte di UniCredit ha catturato le luci della ribalta nel mondo bancario. La seconda banca italiana ha fatto un'Offerta Pubblica di Scambio totalitaria sulle azioni della rivale.
La proposta è stata respinta dal consiglio di amministrazione della banca guidata da Giuseppe Castagna in quanto sottovaluterebbe il reale valore dell'istituto. L'operazione è stata considerata ostile dal management di Banco BPM, che nell'intento di portare avanti la strada del terzo polo bancario italiano sta pensando di adottare alcuni meccanismi di difesa nel rispetto della passivity rule.
Andiamo dunque a vedere in cosa consiste questa regola, quando va applicata e perché è importante. Soprattutto quali sono i margini d'azione per i vertici del Banco BPM.
Passivity rule: definizione
La passivity rule è una regola che impone a una società target di astenersi dal compiere atti od operazioni che possano impedire la realizzazione di un'OPA da parte di un soggetto acquirente. In pratica, il management della società preda non potrebbe ad esempio aumentare l’indebitamento, interrompere attività essenziali per l'impresa o diminuire gli investimenti per rendere meno attraente l'azienda agli occhi del potenziale compratore.
L'obbligo scatta a partire dalla comunicazione dell'intenzione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto e fino alla chiusura o al decadimento dell'offerta stessa. Tuttavia, la regola decade se le misure ostruzionistiche vengono autorizzate dall'assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti.
Passivity rule: normativa
L'Unione europea ha dato impulso alla passivity rule con la Direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto che recita quanto segue: "Per evitare atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, è necessario limitare i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente in ordine al compimento di atti od operazioni di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente tale società nella sua attività normale".
In Italia, sull'argomento è intervenuto il Decreto legislativo 146 del 2009 che ha effettuato diverse modifiche rispetto alla normativa previgente, ribadendo in maniera sostanziale la passivity rule. A tale riguardo, fanno testo gli articoli 104, 104-bis e 104-ter del Testo Unico della Finanza.
L'articolo 104 enuncia quanto detto sopra nella definizione della regola, specificando che "l’eventuale autorizzazione assembleare all’avvio di operazioni di contrasto agli obiettivi dell’offerta viene richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo dell’offerta, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta". Il TUF però prevede che lo statuto della società possa derogare in tutto o parzialmente alle norme sulla passivity rule.
L'articolo 104-bis affronta il tema della breakthrough rule, ovvero la regola che rimuove limiti e ostacoli al trasferimento dei titoli oggetto dell'offerta, In altri termini, la norma rende inapplicabili, qualora sia promossa un’OPA, le disposizioni che ostacolino l’effettuazione della stessa contenute nello statuto della società target o in patti parasociali e sterilizza gli speciali poteri di controllo eventualmente spettanti agli azionisti esistenti. Quali sono questi limiti? La normativa prevede:
- restrizioni al trasferimento delle azioni;
- limitazioni al diritto di voto nelle assemblee che si svolgono in applicazione della passivity rule;
- limitazioni al diritto di voto o diritti speciali di nomina o revoca di amministratori o componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza nelle assemblee convocate per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, in esito a un’OPA in cui l’offerente abbia raggiunto almeno il 75% del capitale votante.
L'articolo 104-ter prevede la clausola della reciprocità. In buona sostanza, la passivity rule e la breakthrough rule negli Stati membri dell'Unione europea non si applicano alle società oggetto di offerta, qualora l’offerente non sia sottoposto a disposizioni equivalenti. A decidere sull'equivalenza è la CONSOB, su istanza dell'offerente.
Il caso UniCredit-Banco BPM
Per respingere l'assalto di UniCredit, Banco BPM sta valutando misure difensive da proporre in un'assemblea straordinaria degli azionisti aggirando la regola della passività. I provvedimenti oggetto di studio della banca di Piazza Meda sono essenzialmente quattro, da percorrersi in via esclusiva o combinata:
- l'aumento del prezzo per l'OPA su Anima Holding lanciata da Banco BPM a inizio novembre e fissato a 6,2 euro per azione con un premio dell'8,5%;
- la cessione di immobili e partecipazioni;
- la distribuzione di un dividendo straordinario;
- una fusione con Banca MPS.
Tutte queste misure servirebbero a rendere più complicata e meno conveniente la scalata dell'istituto guidato da Andrea Orcel nella speranza che abbandoni le sue velleità.